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T.U. 13/01/2006Art. 17 (Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza) (artt. 14 e 57, direttiva 18/2004; art. 21, direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 33, l. n. 109 del 1994; art. 82, d.P.R. n. 554 del 1999; art. 5, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 8, d. lgs. n. 158 del 1995; art. 122, d.P.R. n. 170 del 2005; per il comma 9: art. 24, comma 6, l. n. 109 del 1994, art. 24, comma 7, l. 27 dicembre 2002, n. 289) 1 Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d’Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo. 2 Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi, forniture, da considerarsi «segreti» ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure «eseguibili con speciali misure di sicurezza». 3 I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal presente codice, della abilitazione di sicurezza. 4 L’affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza. 5 L'operatore economico invitato può richiedere di essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante o l’ente aggiudicatore entro i successivi dieci giorni è tenuta a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione. 6 Gli incaricati della progettazione, della direzione dell’esecuzione e del collaudo, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza. 7 I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento. 8 Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale per i servizi di informazione e sicurezza, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è adottato apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, per l’acquisizione di beni, servizi, lavori e opere in economia ovvero a trattativa privata, da parte degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6, della legge 24 ottobre 1977, n. 801. Relazione all’articolo 17 Vengono recepiti gli artt. 14 e 57, direttiva 18/2004 e l’ art. 21, direttiva 2004/17. Vengono riprodotti gli articoli 33, l. n. 109 del 1994 e 82, d.p.r. n. 554 del 1999, estendendoli anche a servizi e forniture, con alcune modifiche nella logica della semplificazione. Art. 18 (Contratti aggiudicati in base a norme internazionali) (artt. 15 e 57, direttiva 18/2004; art. 22, direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 5, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 8, d.lgs. n. 158 del 1995) 1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base: a) ad un accordo internazionale, concluso in conformità del trattato, tra l’Italia e uno o più Paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo è comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 77 della direttiva 2004/18 del 31 marzo 2004 e di cui all’articolo 68 della direttiva 2004/17; b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese dello Stato italiano o di un Paese terzo; c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale. T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Relazione all’articolo 18 Vengono recepite fedelmente le regole delle due direttive in tema di appalti aggiudicati in base ad accordi internazionali (artt. 15 e 57, direttiva 18/2004; art. 22, direttiva 2004/17), regole già esistenti nelle precedenti direttive e già codificate nel diritto italiano (v. art. 4, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 5, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 8, d.lgs. n. 158 del 1995). Art. 19 (Contratti di servizi esclusi) (artt. 16 e 18, direttiva 2004/18, artt. 24 e 25, direttiva 2004/17; art. 5, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 8, d.lgs. n. 158 del 1995) 1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici: a) aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del presente codice; b) aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione; c) concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione; d) concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca d’Italia; e) concernenti contratti di lavoro; f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell’esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione. 2 Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un’altra amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o ad un’associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato. Relazione all’articolo 19 Vengono recepiti gli artt. 16 e 18, direttiva 2004/18 e gli artt. 24 e 25, diret- tiva 2004/17, che contengono norme già esistenti nelle precedenti direttive, e già codificate nel diritto italiano (v. art. 5, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 8, d.lgs. n. 158 del 1995) . Art. 20 (Appalti di servizi elencati nell’allegato II B) (art. 20 e 21 direttiva 2004/18; artt. 31 e 32 direttiva 2004/17; art. 3, comma 2, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 7, comma 3, d.lgs. n. 158 del 1995) 1 L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) , dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati) . 2 Gli appalti di servizi elencati nell’allegato II A sono soggetti alle disposizioni del presente codice. Relazione all’articolo 20 Vengono recepiti fedelmente gli artt. 20 e 21 della direttiva 2004/18 e gli artt. 31 e 32, direttiva 2004/17, secondo cui gli appalti di servizi di cui all’allegato II A sono soggetti integralmente alle direttive, mentre agli appalti di servizi di cui all’allegato II B si applicano solo le norme relative alle specifiche tecniche e all’avviso dell’avvenuta aggiudicazione. Si tratta di regola già esistente nelle precedenti direttive, e già codificata nel diritto italiano (art. 3, comma 2, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 7, comma 3, d.lgs. n. 158 del 1995). Art. 21 (Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell’allegato II A, sia servizi e lencati nell’allegato II B) (art. 22, direttiva 2004/18; art. 33, direttiva 2004/17; ; art. 3, comma 2, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 7, comma 3, d.lgs. n. 158 del 1995) 1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell’allegato II A che servizi elencati nell’allegato II B sono aggiudicati conformemente all’articolo che precede se il valore dei servizi elencati nell’allegato II B sia superiore al valore dei servizi elencati nell’allegato II A. Relazione all’articolo 21 Vengono recepiti fedelmente l’art. 22, direttiva 2004/18 e l’art. 33, direttiva 2004/17, che recano norme già esistenti nelle precedenti direttive e già codificate nel diritto italiano (art. 3, comma 2, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 7, com- T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. ma 3, d.lgs. n. 158 del 1995) . Art. 22 (Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni) (artt. 13 e 57, direttiva 2004/18) 1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni. Relazione all’articolo 22 Vengono recepiti fedelmente gli artt. 13 e 57, direttiva 2004/18. Si tratta di una innovazione rispetto alle precedenti direttive: sul presupposto dell’apertura ad una concorrenza effettiva del settore delle telecomunicazioni (vedi 21° considerando della direttiva 2004/18), gli appalti in detto settore sono stati del tutto esclusi dall’ambito di applicazione delle direttive comunitarie sui pubblici appalti. Art. 23 (Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus) (art. 12, direttiva 2004/18; art. 5.2, direttiva 2004/17) 1. Il presente codice non si applica agli appalti delle stazioni appaltanti relativi alla prestazione di un servizio al pubblico di autotrasporto mediante autobus, già esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell’articolo 2, paragrafo 4, della stessa. Relazione all’articolo 23 Viene recepito l’art. 5.2, direttiva 2004/17, richiamato dall’art. 12, direttiva 2004/18. Art. 24 (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi) (art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4, lett. b), d.lgs. n. 358 del 1992; art. 8, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 158 del 1995) 1 Il presente codice non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni. 2 Le stazioni appaltanti comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile. Relazione all’articolo 24 Viene recepito l’art. 19, direttiva 2004/17, richiamato dall’art. 12, direttiva 2004/18. Si tratta di regole già esistenti nelle precedenti direttive e già codificate nel diritto italiano (art. 4, lett. b), d.lgs. n. 358 del 1992; art. 8, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 158 del 1995).
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